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domenica 4 dicembre 2011

Ricevo... e volentieri ripubblico il seguente DOCUMENTO



Prof. arch. Leandro Janni
via Leonida Bissolati, 29    93100 Caltanissetta, Italia
tel. 0934.554907    cell. 333.2822538    
leandrojanni@tiscali.it    www.italianostra.otg

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Questa sera, domenica 4 dicembre 2011, su Rai3: "MALI CULTURALI"_REPORT
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Il significato del patrimonio culturale e del paesaggio

Data di pubblicazione: 03.12.2011
Autore: Salzano, Edoardo

Relazione al convegno “finestre sul paesaggio”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Cagliari 2 dicembre 2011.
IL SIGNIFICATO DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO FINO ALLE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE DEL CODICE DEI B.C.
Sintesi: Acquisizioni culturali, progressi della legislazione e tradimenti del pensare e del fare, dalla legge di Benedetto Croce (1922) all’ultima versione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (2008). Interpretate da un urbanista.
ALCUNE PAROLE PER COMINCIARE
Le parole
Importanza delle parole e necessità di valutarle nel loro contesto semantico, storico e normativo.
Comincio a ragionare partendo da due espressioni, che trovo nei titoli rispettivamente del nostro convegno (Tutela e valorizzazione del paesaggio) e della mia relazione (Patrimonio culturale e paesaggio)

Valorizzazione
Questo termine ha, nella pratica sociale, un significato ambiguo: anzi, viene adoperato in due accezioni sostanzialmente alternative.
Da un lato, di parla di “valorizzazione” come trasformazione/gestione di qualcosa al fine di ricavarne un vantaggio economico. Quindi, in un’economia “di mercato”, equivale (o addirittura comporta) la riduzione di elementi (e, nel caso specifico dei beni culturali) a merci. È un’interpretazione che mette l’accento sullo sfruttamento economico anziché sulla qualità del bene.
Dall’altro lato, si può parlare di valorizzazione come “messa in valore”, evidenziazione, disvelamento e accrescimento delle qualità proprie del bene. Si può porre insomma l’accento sulla necessità di scoprire, di tutelare e di porre in giusta evidenza il valore intrinsecamente già presente nel bene, prioritariamente rispetto a qualsiasi obiettivo economico.
Nel linguaggio corrente prevale la prima accezione. Ed è palesemente a questa che si fa riferimento in tutto il dibattito attorno al paesaggio e alla sua tutela: a partire dalla nuova stesura del Titolo V della Costituzione, il quale attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” e alla legislazione concorrente tra Stato e Regione la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” (articolo 3 lex cost 3/1981).
Scrive Salvatore Settis. «La “valorizzazione” è stata sempre più spesso intesa (a destra come a sinistra) in un senso meramente o prevalentemente economico: per “valorizzare” un palazzo che c’è meglio che venderlo? E per “valorizzare” un paesaggio che c’è di meglio che lottizzarlo?»
Patrimonio
Vorrei sottolineare la profonda differenza che c’è tra il termine “patrimonio” e il termine “risorsa”. Il primo esprime qualcosa che deriva dai nostri padri, e abbiamo il dovere di lasciare ai nostri eredi, accresciuto e migliorato e non degradato. Risorsa qualcosa che può (anzi, tendenzialmente deve) essere trasformata anche ad aaltro da sé: anche distrutta, se serve a uno scopo che nella considerazione sociale vale di più. Risorsa è un termine molto vicino a giacimento, espressione che chi si occupa di beni culturali e paesaggio ha cominciato ad odiare quando è stato adoperato da un ministro del governo Craxi, Gianni De Michelis, proprio per lanciare la “valorizzazione” delle nostre ricchezze, dei nostri patrimoni. Un patrimonio non si dissipa, una risorsa si può anche distruggere.
UN SECOLO DI ARRICCHIMENTI E TRADIMENTI
Proseguo con un molto sintetico excursus delle acquisizioni e delle perdite lungo il percorso dei 100 anni passati
1922 La legge Croce
La necessità di proteggere il paesaggio cominciò ad acquistare rilevanza istituzionale, in Italia, nei primissimi decenni del secolo corso. Mi sembra di poter dire che in una prima fase, che ha caratterizzato l’intera prima metà del XX secolo, ha prevalso una visione aristocratica del paesaggio in due sensi. (1) La consapevolezza del “valore” del paesaggio era percepita esclusivamente dalle aristocrazie culturali e politiche, dai “ceti alti” della cultura e del reddito. (2) Il “valore” del paesaggio era individuato solo nella sua qualità estetica, e i luoghi da tutelare erano i “bei paesaggi”.
Una intuizione che andava al di là di questa concezione può dirsi quella espressa da un ministro della Pubblica Istruzione che si chiamava Benedetto Croce. Questi introdusse per la prima volta il nesso tra paesaggio e identità di un territorio.
Il filosofo napoletano, quale ministro per la Pubblica istruzione nell’ultimo ministero Giolitti, scrive nel 1920:
«Il paesaggio è la rappresentazione materiale e visibile della Patria con le sue campagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo […], il presupposto di ogni azione di tutela delle bellezze naturali che in Germania fu detta “difesa della patria” (Heimatschuz). Difesa cioè di quel che costituisce la fisionomia, la caratteri-stica, la singolarità per cui una nazione si differenzia dall’altra, nell’aspetto delle sue città, nelle linee del suo suolo» . È interessante rilevare che è dall’ambito di una visione estetica (la quale oggi ci appare limitata) del paesaggio che nasce, in Italia, l’esigenza della tutela e la sua interpretazione in funzione dell’identità nazionale. E la responsabilità di questa tutela non può che appartenere allo Stato, espressione della collettività nazionale.
1939 La legge Bottai
È su questa stessa linea che si collocano le leggi Bottai del 1939, introducendo alcuni elementi di novità per quanto riguarda soprattutto la strumentazione.
La prima normativa di carattere generale per la tutela del paesaggio è costituita dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497, i cui principi e strumenti sono ancora operanti nella gestione dei vincoli paesistici del territorio italiano.
Il punto di vista della legge, la ragione per la quale essa prescrive la tutela delle “bellezze naturali”, è primariamente quello estetico e vedutistico. Ma accanto a questo al legislatore non sfuggono altri significati: quello scientifico (le singolarità geologiche), e quello legato alla fruizione (“punti di vista o di belvedere aperti al pubblico”).
I beni vengono tutelati in due modi. Si può inserire il bene o il complesso di beni che si vogliono tutelare in un apposito elenco, debitamente reso pubblico. Oppure, si può formare un “piano territoriale paesistico”, il quale detta norme alle quali qualsiasi intervento nella zona tutelata deve attenersi.
Accanto a un vincolo puramente procedimentale, il legislatore già nel 1939 - prima ancora, dunque, della legge urbanistica - aveva previsto la possibilità di tutelare i beni di rilievo paesaggistico mediante un piano.
1947 La Costituzione
Nella Costituzione della Repubblica italiana (1948) la tutela del paesaggio entra tra i massimi principi del nostro ordinamento. Il testo dell’articolo 9 della Costituzione è il seguente: «la Repubblica [...] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
La lettura dei verbali dell’Assemblea costituente rivela come la discussione sia stata ampia e impegnata, come sia stata significativamente approfondito l’esame del contenuto del paesaggio, del significato del termine “tutela” e del ruolo delle istituzioni. Settis nel suo ultimo libro ne dà ampiamente ragione. Tra i vari punti in discussione nella Costituente mi sembra di particolare interesse la questione della competenza della tutela. Già appariva la tensione tra un principio centralista e un principio regionalista. I membri della Costituente stavano lavorando contemporaneamente, in altre sale, sul tema regionalismo. E si cercava un equilibrio tra le istanze stataliste e quelle regionalista.
È interessante rilevare come un significativo passaggio di responsabilità sia avvenuto per merito di un autorevolissimo costituente sardo, Emilio Lussu. Si sta discutendo sulla sostituzione del termine “protezione” col termine “tutela”.
Il costituente Codignola, nell'illustrarlo , precisa che «si tratta di garantire allo Stato che il patrimonio artistico del Paese sia sotto la sua tutela, resti cioè vincolato allo Stato», e che «patrimonio artistico non significa soltanto i monumenti artistici e storici, poiché comprende [... ] l'insieme degli oggetti e dei beni di valore artistico e storico». Sottolinea inoltre di ritenere necessaria «una garanzia anche rispetto al previsto ordinamento regionale», giacché quest'ultimo «se esteso a certe materie, tra cui anche quella delle belle arti, può diventare un esperimento molto pericoloso», per cui occorre, «proprio prima di votare la questione delle autonomie regionali», stabilire «il principio che l'intero patrimonio artistico, culturale e storico del nostro Paese […] sia sottoposto alla tutela e non alla protezione dello Stato».
Interviene Emilio Lussu che dichiara di aderire totalmente all'emendamento di Codignola e propone di sostituire il termine "Stato" con il termine "Repubblica". Viste anche le note convinzioni di Lussu, la proposta non può che leggersi alla luce dell'asserzione, già presente nel progetto di Costituzione elaborato dal Comitato di redazione, per cui «la Repubblica si riparte in Regioni e Comuni». Con la proposta sostituzione di termini, cioè, si vuole non già traslare i compiti della "tutela" dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, ma certamente istituire la possibilità di competenze concorrenti.
Qui voglio accennare a un’altra parola ambigua. Concorrere: è una parola che ha due significati che nella prassi sono addirittura antitetici. Concorrere può significare correre insieme gareggiando l’uno contro l’altro, cioè competere, oppure correre insieme aiutandosi l’uno con l’altro, cioè co-operare. Mi sembra che la competizione sia riconosciuta oggi come un requisito indispensabile nell’ideologia corrente, mentre al significato co-operativo era quello preconizzato dai padri costituenti.
1956 La Corte costituzionale
I vincoli di tutela incidono ovviamente sulla disponibilità della proprietà degli oggetti territoriali (edifici o aree che siano) individuati dai provvedimenti amministrativi previsti dalle leggi. Tali vincoli devono essere indennizzati o meno? La questione è stata a lungo discussa, e pacificamente risolta dalla Corte costituzionale fin dal 1968, con una sentenza (la n. 56) che fu messa in ombra dalla contemporanea sentenza (la n. 55) la quale invece dichiarava l’illegittimità costituzionale della non indennizzabilità dei vincoli cosiddetti “urbanistici” o “funzionali”.
La questione meriterebbe di essere approfondita. Mi limiterò in questa sede a ricordare che per la Corte costituzionale, mentre sono di natura “espropriativa”, e perciò illegittimi se non indennizzati, i vincoli funzionali (sentenza n. 55), sono invece legittimi i vincoli di inedificabilità per la tutela del paesaggi (sentenza n. 56).
Ma ciò avviene a una precisa condizione: che il vincolo riguardi tutti i beni appartenenti a definite “categorie a confine certo”: dove per confine ovviamente non si intende un perimetro territoriale, ma una categoria concettuale.
Così, la sentenza costituzionale n. 179 del 1999, riepilogando le precedenti sentenze, ricorda che non sono indennizzabili “i beni immobili aventi valore paesistico-ambientale, "in virtù della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge".
1985 La legge Galasso
La legge Galasso riprende la questione tenendo il massimo conto delle sen-tenze costituzionali del 1968. L’imposizione del vincolo paesaggistico avviene su aree individuate attraverso la definizione di categorie di beni a confine certo. Questa categorie di beni sono definite in ragione della loro singolarità geologica (rilievi, vulcani, ghiacciai, coste ecc.) o ecologica (zone umide, parchi, riserve naturali ecc.) oppure in virtù della loro capacità di testimoniare le trasformazioni dell’ambiente ad opera dell’uomo (argini, zone archeologiche, ville e giardini ecc.), o, infine, per la loro appartenenza a determinati soggetti (aree assegnate alle università agrarie).
Si tratta di una tutela del paesaggio che non riguarda più soltanto beni di esclusiva rilevanza estetica (bellezze naturali) o culturale (singolarità geologiche, beni rari o di interesse scientifico o di valore tradizionale) bensì beni che costituiscono elementi caratterizzanti la struttura morfologica del territorio nazionale, siano essi naturali o effetto dell’attività umana.
Rispetto alla legge del 1939, è mutata la concezione, e quindi la specificità del “notevole interesse pubblico” protetto dall’ordinamento. Non più e non solo beni individuati come singoli o come complessi, ma tutela dell’ambiente come patrimonio collettivo, come segno e testimonianza della nostra cultura.
Il paesaggio, viene così inteso e protetto per elementi territoriali «che segnano le grandi linee di articolazione del suolo e delle coste», come bene ambientale che però «non annulla, ma supera, non nega ma integra quello originario di bellezza naturale» .
Anche la scelta del legislatore, di aver inserito tutti i beni elencati dalla legge in questione, nell’articolo 82 del Dpr. 616/1977 e non più nell’articolo 1 della legge n. 1497, fa intendere il distacco dalla impostazione tradizionale, acco-gliendo invece (Zaccardi) «una nozione di tutela paesaggistica diversa e desunta da alcune impostazioni dottrinarie secondo cui il paesaggio è una nozione che va ben oltre la tutela della bellezza naturale» .
I meriti della legge non consistono peraltro solo nell’aver aperto una fase di più progredita salvaguardia dei connotati essenziali del territorio italiano, ri-prendendo l’intuizione del paesaggio come elemento caratterizzante l’identità nazionale: sono anche nell’aver introdotto una sostanziale innovazione nei modi della tutela e nella pianificazione territoriale e ur-banistica. La legge non ha abrogato la vecchia legge del 1939 e non ha quindi eliminato la possibilità di vincolare certi beni col sistema tradizionale della individuazione attraverso “elenchi”, ma ha individuato direttamente talune categorie di beni da salvaguardare, in al modo facendo derivare il vincolo paesaggistico immediatamente dalla semplice previsione legislativa .
La legge enuncia l’obbligo delle regioni di procedere all’approvazione del piano paesistico relativamente ai beni e alle aree sopraccitate. Questo è l’aspetto più innovativo della nuova disciplina: il vincolo non è più fine a se stesso, ma è la premessa della necessaria pianificazione paesistica-territoriale.
I beni direttamente vincolati dalla legge, dovranno essere identificati in via amministrativa e provvisti, a cura delle Regioni, di una «specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale» (sottolineo: valorizzazione ambientale, non economica), mediante la redazione di «piani paesistici o piani urbanistico-territoriali aventi specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali».
La legge non fa riferimento solo ai piani paesistici, ma anche a “piani urbani-stico-territoriali aventi specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali”. Non solo piani volti esclusivamente alla tutela del paesaggio (sia pure nel senso nuovo implicito nella legge 431/1985), le regioni possono adempiere al dettato della legge, e tutelare il paesaggio anche con gli strumenti ordinari della pianificazione. Purché (la sottolineatura non è irrilevante) quella pianificazione ordinaria abbia “specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali”.
È la pianificazione nel suo complesso, ad ogni livello, che deve insomma farsi carico della tutela del paesaggio e dell’ambiente. E se ne deve far carico ad ogni livello: mentre la pianificazione regionale individua gli elementi rilevanti a quel livello, quella provinciale e quella comunale approfondiscono e specificano via via individuando gli elementi percepibili al loro livello.
1985-1990 La Corte Costituzionale
La Corte costituzionale aveva riconosciuto la piena legittimità di quel dispositivo della legge Galasso. Non solo. In più occasioni aveva dichiarato necessario che l’individuazione dei beni e la definizione delle regole per la loro tutela proseguisse sistematicamente: la legge, ha affermato la Corte, «introduce una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale» .
Essa non si esaurisce nell’individuare le grandi componenti del paesaggio nazionale, ma deve prolungarsi nell’azione “assidua” non solo nel nel tempo, ma anche nello spazio. Nell’azione insomma di tutte le istituzioni della Repubblica, riprendendo cosè l’antica intuizione dell’Assemblea costituente: l’azione tutelatrice anche delle regioni, le province, i comuni.
Nelle stesse occasioni la Corte aveva riconosciuto come, in conformità con l’articolo 9 della Costituzione, le scelte relative alla tutela del paesaggio avessero assoluta prevalenza rispetto a quelle concernenti altri interessi, esigenze, motivazioni: esse sono un prius rispetto alle decisioni di trasformazione. La pianificazione paesaggistica, o la componente paesaggistica della pianificazione territoriale e urbanistica, deve precedere le componenti che attribuiscono al territorio capacità di “sviluppo urbanistico (orrenda espressione)”, cioè che prevedono la realizzazione di infrastruttu-re, urbanizzazioni, edificazioni.
2001 Le modifiche al titolo V della Costituzione
Alle soglie del nuovo millennio si andava già nella direzione di uno slabbra-mento dell’ordinamento statale delineato dalla Costituzione.
Nella speranza di mettere le braghe al federalismo della Lega di Bossi si varò la modifica del Titolo V. Solo con grande fatica si riuscì allora a evitare l’introduzione nella nostra carta costituzionale di alcune innovazioni (o restaurazioni) molto preoccupanti per l’assetto del territorio, quali l’attribuzione di competenze legislative esclusiva all’uno o all’altro dei poteri legislativi. Dimenticando il carattere cooperativo della con-correnza, si preferì comunque il ritaglio delle competenze. Si introdusse la separazione tra tutela e valorizzazione. Ciò che ha significato accentuare il carattere me-ramente economico della valorizzazione e rompere l’eguaglianza di principio tra Stato e Regione.
2000-2006 La convenzione europea
Secondo la Convenzione europea del paesaggio , il paesaggio è «una determinata parte del territorio, così com’è percepita dalle popolazioni»; inoltre, secondo la Convenzione, il paesaggio «costituisce una risorsa favorevole all’attività economica» e «può contribuire alla creazione di posti di lavoro».
Entrambi gli enunciati suddetti hanno sollevato discussioni e critiche.
La sottolineature del “valore economico” del paesaggio è sembrato a molti (a partire da chi v parla) molto rischiosa dato il contesto nel quale oggi operiamo. La prevalenza della dimensione economica su ogni altra dimensione dell’agire umano e sociale è un incontestabile dato di fatto, e la sua negatività è stata messa ripetutamente in luce. Ciò soprattutto in una fase e in un’area storico-geografica nella quale la riduzione d’ogni bene a merce, la privatizzazione e mercificazione dei beni comuni, l’appiattimento d’ogni interesse a quello individuale appaiono dominanti.
Il riferimento della definizione stessa del paesaggio alla sue percezione da parte delle popolazioni è stato oggetto di ampie discussioni le quali, sia pure partendo da preoccupazioni diverse, impongono tutte distinzioni e cautele.
Così, ad esempio, secondo Vezio De Lucia
«la subordinazione del valore paesaggistico alle percezioni dei cittadini direttamente interessati a eventuali trasformazioni e, ancor più, la funzionalizzazione del paesaggio allo sviluppo economico sono obiettivi evidentemente in contrasto con l’assunzione della tutela del paesaggio fra i principi della Costituzione repubblicana (art. 9) e con la tradizione della legislazione e delle politiche di settore. Insomma, almeno in teoria, nel nostro paese il paesaggio è sempre stato inteso come un valore in sé, svincolato da ogni subordinazione, soprattutto dalle convenienze locali, e quest’impianto concettuale è opportunamente ricordato in ogni occasione di dibattito su attentati alla bellezza del territorio» .
Parte invece da un giudizio positivo sulla convenzione un altro urbanista, Al-berto Magnaghi, per approdare a considerazioni anch’esse – seppur diversa-mente – critiche. Secondo Magnaghi «la Convenzione europea del paesaggio apre la strada allo sviluppo della coscienza di luogo: dar voce alla percezione sociale del paesaggio e dei suoi valori da parte delle popolazioni attraverso processi partecipativi».
Tuttavia, prosegue Magnaghi, si deve tener conto del fatto che: «la designazione di paesaggio come “determinata parte del territorio cosi come è percepita dalle popolazioni “, è un processo e non un dato; non si dà nei territori locali una identificazione stretta fra popolazioni e luoghi: […] “abitanti” significa abitanti “locali” ma anche nuovi, residenti stabili, ma anche temporanei, ospiti, city users, presenze multietniche, giovani, anziani, ecc.».
La pianificazione non può quindi ridursi, prosegue Magnaghi, alla «semplice registrazione di una “percezione” data, ma un processo euristico di decodificazione e ricostruzione di significati, attraverso l’apprendimento collettivo del paesaggio come bene comune, facendo interagire saperi esperti e saperi contestuali per il riconoscimento da parte dei diversi attori dei valori patrimoniali e per innescare patti per la cura e la valorizzazione del patrimonio. Non si da infatti la gestione di un paesaggio come bene comune se è il risultato di una somma di azioni individuali dettate da interessi particolari. E’ necessario un processo partecipativo che avvii una trasformazione culturale di riconoscimento condiviso dei beni comuni per agire le trasformazioni del paesaggio e la fruibilità collettiva di beni in via di privatizzazione: il paesaggio agrario, le coste, gli spazi pubblici delle città, i fiumi, le foreste» .
E se – per concudere su questo punto - la percezione del paesaggio non è il punto di partenza, ma l’obiettivo d’un ”processo euristico”, di un percorso aperto da costruire per ipotesi e tentativi progressivamente modificati e aggiustati, allora è evidente che occorre operare sia sul versante della maturazione della consapevolezza di chi vive il paesaggio a distanza più ravvicinata, sia con l’azione tendente a salvaguardare, “dall’alto” delle istitu-zioni, la permanenza nel tempo delle componenti essenziali del patrimonio paesaggistico. Ciò con una pianificazione che abbia nella tutela delle qualità del territorio (della sua integrità fisica e della sua identità culturale) la sua decisione prioritaria e condizionante, e con le altre forme di tutela e di vincolo quando questa garanzia non sia ancora raggiunta.
2004-2008 Il codice dei B.C. e del paesaggio
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nelle sue successive edizioni, ha ripreso integralmente la disciplina della legge Galasso, introducendo alcuni ulteriori elementi: tra questi, vorrei segnalare
- l’individuazione – come oggetti della pianificazione paesaggistica - degli «ambiti di paesaggio», accanto alle «categorie di beni a confine certo
- la co-pianificazione, ossia la condivisione (con-correnza in senso co-operativo) tra Stato e Regione nella pianificazione paesaggistica
- la ripresa dell’impegno dello Stato a definire le «linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale».
Gli “ambiti” non sono precisamente definiti dalla legge, e anzi il loro ruolo si è ridotto nelle successive versioni del Codice. Nella sostanza essi fanno tuttavia riferimento a un criterio di analisi e trattamento del paesaggio aaggiuntivo a quello dell’individuazione e regolamentazione dellle grandi componenti (le “categorie a confini certi”): un criterio che pone l’accento sulla specificità di ogni contesto territoriale, e allo stretto intreccio tra le varie componenti del paesaggio e tra queste e la società che li ha prodotti e che li utilizza.
La “co-pianificazione” avrebbe voluto e potuto essere lo strumento mediante il quale avviare il processo di “assidua riconsiderazione” tutelatrice del paesaggio nazionale mediante la coopperazzione tecnica dei due principali soggetti istituzionali prepost alla sua “tutela e valorizzazione”.
La ripresa del dettato del Dpr 616/1977, sul “lineamenti fondamentali del’assetto territoriale nazionele”, avrebbe consentito di partire dal paesaggio per raggiungere una ricomposizione dei mille conflitti d’uso e di prospettiva che affliggono la comunità nazionale (pensiamo solo a quella tra grandi infrastrutture da un lato, e paesaggio e ambiente dall’altro)
I limiti e gli errori
Possiamo dire che, in Italia, nell’elaborazione culturale e legislativa che si svolta nel corso di un secolo (ma che ha le sue radici nell’Italia preunitaria), si è raggiunta con la legge del 1985 e quella del 2008 un quadro di principi, di procedure e di strumenti che avrebbero potuto consentire una effettiva ed efficace utela delle qualità del Belpaese. Tuttavia, vediamo con i nostri occhi che non è così. É inutile in questa sede che mi dilunghi a illustrare questo punto. Mi domando però: perché ciò è accaduto?
Ho fatto più volte riferimento al clima generale nel quale siamo immersi (in Italia e nel mondo); alla grande svolta – a mio parere negativa – che si è aperta negli anni 80 del secolo scorso. Ma non è neppure su questo che voglio in questa sede insistere.
Ci sono errori e limiti della cultura politica tipicamente italiani: sappiamo fare buone leggi, ma non siamo capaci (o non vogliamo) mettere a punto gli strumenti amministrativi e operativi capaci di gestirle: l’intendenza non segue. E ci sono errori nelle stesse leggi. Vorrei segnalarne uno a questo proposito, proprio dalle modifiche introdotte nel 2008 al Codice del paesaggio.
Mi riferisco all’articolo 135, comma 1. Nelle precedenti stesure del Codice il piano paesaggistico elaborato congiuntamente da Stato e Regioni si estendeva all’intero territorio regionale. Il testo ora vigente assume invece come area di piano quella limitata ai “beni paesaggistici”, e cioè agli immobili vincolati a norma delle leggi del 1939, alle categorie della legge Galasso e alle loro integrazioni.
Questa decisione è assolutamente controcorrente rispetto al percorso che ho potuto finora delineare. Scompare l’unitarietà del paesaggio. Scompare la posizione di pariteticità tra Stato e Regione: il primo deve limitare la sua presenza al recinto dei beni già individuati la Regione no. É la logica dei “parchi” e dei “preparchi”: all’interno tutto è tutelato, attorno si può insediare tutto ciò che di quel siito tutelato può godere. Nel recinto la “tutela”, fuori la “valorizzazione” – con ciò che questa oggi, e in Italia, significa. Scompare la “assidua riconsiderazione del territorio nazionale” nella sua multiscalarità che la Corte aveva giudicato essenziale al rispetto del dettato costituzionale.
Più ampie e generali le preoccupazioni che nascono se si valuta nel suo complesso l’attuazione delle leggi per la tutela del paesaggio. Le ha puntualizzate in un documento di un anno fa l’associazione Italia Nostra, con un lavoro a tappeto, coordinato da Maria Pia Guermandi .
Partiamo dalle Regioni. Una sola dispone di un piano paesaggistico compiuto: la Sardegna . Ma siamo ancora lontani dall’adeguamento della pianificazione comunale a quella statale/regionale, e quindi alla dispiegata efficacia delle procedure del codice. La tutela dello Stato è ancora imperiosamente necessaria.
Del resto, con l’eccezione della Sardegna «i piani paesaggistici elaborati dalle regioni possiedono solo raramente elementi prescrittivi e una definizione chiara di procedure e regole atte a regolamentare l’uso del territorio e a delimitare senza ambiguità le aree tutelate e i diversi livelli di tutela. […] In generale, la disciplina del paesaggio rimane invischiata nel sistema della pianificazione territoriale ordinaria dove comanda sempre il livello comunale, al quale è riconosciuta, un’autonomia ampia, quando non amplissima, mentre a livello regionale generalizzata è la rinuncia a operazioni di strategia territoriale su area vasta».
Né le cose vanno meglio a livello statale. Non solo le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale ai fini della tutela del paesaggio, «sono restate finora una pura dichiarazione d’intenti». A mancare, «a livello centrale, è anche l’elaborazione di un quadro univoco di regole e metodologie, di procedure e codici di comportamento e di indirizzo scientificamente mirati che, solo, potrebbe consentire una reale omogeneità di obiettivi e di risultati, mentre ugualmente relegata alla dimensione della ipotesi futuribile sembra l’organizzazione sul territorio di un sistema costante di monitoraggio e di verifica del raggiungimento di tali risultati».
Il rapporto di Italia Nostra attribuisce una particolare negatività a un orienta-mento che l’associazione individua nell’ambito della politica ministeriale, ma che a mio parere ha una portata molto più generale. Si tratta della tendenza «ad oscurare il carattere di prevalenza e preminenza della tutela del paesaggio rispetto ad ogni altro interesse pubblico, pur eretto limpidamente a valore primario dalla disciplina costituzionale, per sostituirlo con un ben più accomodante ‘contemperamento’ fra la salvaguardia di tali valori e la esigenze della libera attività imprenditoriale anche laddove quest’ultima comporta pesanti interventi di trasformazione del territorio».
ALTRE PAROLE PER CONCLUDERE
Concludo ragionando brevemente su un ulteriore gruppo di parole spesso ambigue, fuorvianti, e non di rado adoperate per forzare il contesto.
Sviluppo
Sviluppo è un termine ambiguo. Per meglio dire, è adoperato in modi diversi, e assume diversi significati. È un termine relativo, che acquista un significato positivo o negativo a seconda del fenomeno cui si riferisce. È certamente positivo lo sviluppo intellettuale di una persona, è certamente negativo lo sviluppo di una malattia.
Ma nel linguaggio corrente il termine sviluppo non ha più alcuna connessione con la crescita delle capacità dell’uomo di comprendere, amare, godere, essere, dare. Sviluppo significa da molti decenni unicamente crescita quantitativa dei prodotti di una produzione obbligata a crescere sempre di più (a sfornare e a vendere sempre più merci) per non morire (per non essere schiacciata dalla concorrenza),e cresce appunto attraverso la produzione indefinita di merci finalizzate solo ad essere vendute, indipendentemente dalla loro utilità reale.
Vincolo
Vincolo, invece, è un termine screditato. Nessuno osa più difendere il vincolo. Vincolo è oggi solo un impaccio da cui occorre liberarsi. Ma che cosa si intende per vincolo, a proposito del territorio?
Per “vincolo” il linguaggio corrente considera qualunque utilizzazione del suolo che non preveda la sua trasformazione profonda, la sua sottrazione a un uso in qualche modo legato alla natura e alla storia, la sua laterizzazione. É vincolato un territorio sottratto al bosco, all’agricoltura, alla landa o al prato, alle acque correnti o a quelle immobili e stagnanti, al pascolo e all’uso degli animali, all’agricoltura.
Criticare e cbtestare questa concezone non significa dire che occorra sempre vincolare, cioè sottoporre alla rigida conservazione. Il problema non è quello di affermare “qui si conserva tutto quello che c’è”, “qui nessuna tra-sformazione è consentita”. E non è neppure quello di individuare alcune aree nelle quale quelle due parole, conservazione e vincolo, devono essere le uniche che valgono, recintarle e abbandonare tutto il testo alla trasformazione scriteriata.
La vicenda della legislazione di tutela del paesaggio ci racconta qual è la soluzione ragionevole.
Tutto il territorio è intriso di qualità: naturali, storiche, culturali. Queste qualità sono il prodotto della collaborazione tra natura e storia. In ogni brandello del territorio ci sono elementi da conservare ed elementi suscettibili (o bisognosi) d’essere trasformati. Anche un bosco richiede l’abbattimento di certi suoi alberi e il diradamento di certe sue essenze, e anche la necropoli richiede la manutenzione dei suoi elementi (quindi la trasformazione di ciò che gli eventi del tempo, se lasciati soli, provocherebbero). Anche l’edilizia storica, per rimanere viva, richiede trasformazioni, che siano però coerenti con le regole che hanno guidato nei secoli la sua formazione e le sue trasformazioni organiche.
Una cosa è importante stabilire senza equivoci. Le esigenze della tutela delle qualità (naturali, storiche, culturali) di ogni porzione di territorio hanno la priorità – in termini di valori, in termini di utilizzazioni, in termini di tempo – rispetto a ogni trasformazione. E finché regole saggiamente elaborate e rigorosamente amministrate non rendono possibile raggiungere questo status, difendiamo la conservazione anche generale (e generica), difendiamo il vincolo.
Sostenibilità
É un’espressione passepartout: un grimaldello universale. Nasce inizialmente nell’ambito di una critica allo sviluppo divoratore delle risorse non riproducibili. Una prima mediazione a livello alto è quella tentata dalla Commissione Brundtland, che introduce il concetto di “riserva per i posteri” delle risorse fornite dall’ambiente planetario(«soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future»), postula quindi la priorità della riserva ambientale nei confronti dello sviluppo economico. Successivamente viene annacquato: accanto alla “sostenibilità ambientale” vennero poste quelle “economica” e “sociale”. Tra le tre, si sa chi vince.
Oggi “sostenibile” è un attributo che costa poco, pesa pochissimo ed è appli-cabile a ogni intervento devastatore, purché questo sia mitigato, compensato, perequato. Ecco tre ulteriori parole sulle quali avrei voluto soffermarmi, ma il tempo è scaduto.

   Un caro saluto, Leandro Janni

sabato 3 dicembre 2011

Divertimentificio o centro storico?


 Musica sì, ma con senso di misura


Che sia saltata qualcosa nel rapporto generazionale tra giovani e adulti, ce ne siamo accorti da tempo: un anziano che entra o esce da un locale e incrocia un giovane, deve lasciargli il passo altrimenti viene travolto. Gesti similari non sono isolati,  anzi, sono comportamenti di ordinaria inciviltà. I genitori della nostrana generazione che si riconosce nell’atteggiamento dei “rottamatori”, sono i primi a farne le spese. La ricorrente, prima “guaribile”, contestazione giovanile è diventata endemica, si è tramutata in un continuo astioso confronto tra genitori e figli e un quasi disprezzo di quest’ultimi verso gli “anziani” e le istituzioni, genitori compresi. I cattivi maestri che martellano nei media, hanno fatto e continuano a fare scuola, ospiti di una TV spazzatura (fatti salvi alcuni canali) di cui paghiamo il canone.
I nuovi “indignati” della Belluno che vive nell’immediata periferia, in condomini rigorosamente  recintati e possibilmente  in mezzo al verde o in villette altrettanto ben protette da qualsiasi disturbo, scendono in piazza.  Intendono protestare rumorosamente e in silenzio, una presunta proibizione al fare musica.  Con l’elezione a “divertimentificio” del centro storico, si vuole espugnare l’ultima “riserva indiana” di residenti. Eppure, senza di quest’ultimi, il “salotto buono della città” sarebbe un luogo fantasma alla mercé di tutto e di tutti, fracassoni compresi.
Gli indignati…  ma indignati di che? Forse per la mancanza di lavoro? Noo! Per l’oscuro futuro che li minaccia?  Noo! Per la perdita del valore d’acquisto di salari e/o pensioni dei loro “vecchi”? Noo! Per la situazione più generale di crisi o per le scandalose  prebende dei politici? Noo! Per i trasporti  già criticabili ma ora in procinto di isolare Belluno? Noo! Per gli ultimi balzelli sulle visite sanitarie e quelle paventate sull’acqua?  Nooo! Ma allora… perché?
 Udite udite!... protestano, per una determina sindacale  che vuole evitare i rumori molesti di notte in centro, ricordando semplicemente norme esistenti. Mi chiedo, quale diritto loro negato vogliono esercitare?
Alla contestazione non sta bene il termine fino alle ore 24,00 che, peraltro, si prolunga per gli inevitabili schiamazzi ben oltre la musica.
Lo sanno che la salute non è negoziabile?
Nessuno, a parte il sindaco, ha spiegato loro che “la libertà di ciascuno di noi, finisce dove comincia quella degli altri”. Qualcuna delle agenzie educative che frequentano i giovani dovrebbe rispolverare termini che nella funzione educativa/formativa si chiamano: responsabilità, consapevolezza, solidarietà, altruismo, serietà, rispetto degli altri, etc. etc.. Per i disvalori ci pensano già a piene mani, quotidianamente, altri.
Comunque la portata di questa, chiamiamola, indignazione ha già raggiunto la sfera politica e quest’ultima, in parte che fa? Rincorre e si schiera con questi nostrani “indignados”. Fino all’altro ieri ha fatto parte delle dispute, incomprensibili ai più, di tutti contro tutto e tutti e comunque ognuno attribuendo le varie colpe agli altri. Oggi si spendono per contemperare un rapporto tra situazioni inconciliabili di opposte esigenze e una di queste: il diritto alla salute del cittadino. Chi si schiera per la contestazione sappia, che non possono essere messi sullo stesso piano salute pubblica e Business/divertimento.
Per concludere, fare musica e fare affari non sono il diavolo, se musica e interessi economici non sconfinano nelle fisiologiche necessità del dormire degli abitanti del centro storico. Insomma, per dirla a norma di legge: se non disturbano la quiete pubblica e se non diffondono inquinamento acustico.

mercoledì 30 novembre 2011

Dalle lettere al Corriere delle Alpi



Articolo pubblicato il 24/11/2011



La mia moderata polemica (pubblicata dal Corriere delle Alpi il 30/11/2011)

La critica apparsa nella lettera a questo giornale di “intervento a sproposito” del “super partes” nostro Presidente della Repubblica, dell’Italia unita dalle Alpi a Capo Passero, non l’accetto e non può passare inosservata da chicchesia. Il tacere su affermazioni inusitate verso le azioni della figura dell’italiano che meglio ci ha rappresentati nel mondo in questi ultimi difficili anni, fa pensare che tutti si sia d’accordo con chi spande sottile “razzismo” per un verso e “disprezzo” delle istituzioni dall’altro.
Usando lo stesso sillogismo dialettico potrei dire che un prete è un prete e non può dire tutto quello che crede. La sua critica al Presidente Napolitano appartiene al linguaggio gratuitamente irriverente verso le istituzioni che nelle nuove generazioni provoca disorientamento verso le figure autorevoli. Nel merito, il 150° anniversario dell’Unità d’Italia festeggiamenti sì festeggiamenti no, rimette in discussione l’italianità. Un dato di fatto che ha radici d’identità elaborate da oltre un secolo e che solo relativamente di recente, alcuni, inopinatamente rivendicano, come parte opulenta dell’Italia che “mantiene la povera”, una “questione settentrionale”. All’annosa “questione meridionale”, mai risolta, contrappongono una giusta richiesta, ponendola però miopisticamente senza una lettura sistemica, complessiva, della problematica di sviluppo che dev’essere di tutto il popolo italiano. Il primo ministro sen. Monti, è stato scelto e nominato da tutti gli italiani tramite il loro Presidente, senza ricorrere alle urne. La democrazia  italiana ha la Costituzione e il Popolo. La Costituzione ha un suo “sacerdote” e il popolo si esprime anche attraverso le piazze, i media e oggi anche con internet. Dunque, tutto regolare per un’Italia che aveva perso la faccia e che necessitava di un riscatto che non poteva più aspettare.
Infine, da un “don” nelle sue legittime esternazioni ci si aspettava un minimo di allineamento con l’ordine di appartenenza. Ricordo per me stesso che la Conferenza Episcopale Italiana, tramite il suo autorevole rappresentante (mons. Crociata) in un convegno della Caritas recente, non a caso fa appello ai cattolici tra l’altro di “cittadinanza responsabile” e di creare “un clima, una mentalità e uno stile, diffusi a livello collettivo, che siano ‘caritatevoli’”.
Mi perdoni il reverendo, ma giudicare il fenomeno migrazione (doloroso per tutti) semplicemente qualcosa che fa evocare la legge del taglione, non mi sembra appropriato e anzi mi permetta di considerarlo "spropositato".

Giuseppe Cancemi
BELLUNO

mercoledì 23 novembre 2011

Mobilità difficile


 I cartelli stradali di divieto sono sempre osservati dagli automobilisti?

Per chi vuole guidare l’auto in modo sicuro e nel rispetto della segnaletica stradale, deve fare i conti con una selva di cartelli non sempre aggiornati per quelle che sono le reali esigenze del nastro stradale, delle località attraversate, e con gli altri automobilisti che dalle segnalazioni stradali interessa solo il poter evitare una multa in automatico. Per esempio, percorrere la SR203 lungo la Valle del  Cordevole è un continuo accelerare decelerare e spesso non senza improperi  che non senti ma decifri dallo specchietto retrovisore, per le agitazioni di chi segue, il quale, con molta probabilità, non sta rispettando la distanza di sicurezza ed è quasi attaccato al tuo paraurti posteriore.
SR203 - Segnale ricorrente

La quasi continuità degli abitati lungo le strade extraurbane che ha seguito lo sviluppo motoristico del nostro Paese, in un susseguirsi di insediamenti anche minimi, di poche case, è quello che ha fatto sorgere la mole di cartelli stradali che ci dicono di rallentare, di poter riprendere la velocità di crociera scelta, di ri-rallentare e così via. Tutto normale se non ci si accorgesse di incontrare un certo numero di cartelli stradali o dimenticati da chissà quali interventi in loco o assurdamente comunque posti, e che regolarmente vengono trasgrediti. Chi eventualmente, come me, pensa di rispettarli a tutti i costi si sarà trovato, appena la strada lo permette ma la segnaletica orizzontale non sempre, ad essere sorpassato da automobilisti che ti comunicano con gestacci la loro insofferenza per quel tuo rallentare in rispetto della segnaletica stradale. In compenso, però, spesso quando incroci  questi stessi automobilisti  e vedi che lampeggiano con i proiettori vogliono segnalarti, e puoi esserne certo, che hanno incrociato la polizia o i carabinieri e vogliono farti una cortesia. Secondo loro, un gesto di solidarietà fra automobilisti (sic!).
Se gli automobilisti non migliorano nel rispetto delle regole stradali non sempre è colpa loro. Un esempio per tutti, proprio lungo la SR203, subito dopo l’abitato di Peron, con strada ben visibile  e sempre senza  un’anima in vista si incontra un cartello che limita la velocità a 50 km/h (senza un’apparente ragione) e tant’è che non viene osservato da nessuno. Come questo se ne incontrano anche altri, anch’essi incongruenti, che non permettono  una velocità di crociera accettabile, per un flusso automobilistico scorrevole spesso turistico, su un percorso stradale decisamente buono. Voglio dire che se il rispetto dei divieti viene disatteso è segno che proprio i cartelli assurdi inducono a trasgredire e ne fanno una pericolosa abitudine che viene estesa anche ad altre segnalazioni stradali di divieti ed obblighi ugualmente cogenti.
I Comuni e gli abitati attraversati dalla SR203 oltre a preavvisare con cartelli di divieto, hanno incrementato la segnaletica con avvisi di rilevamento elettronico della velocità e cominciano ad attrezzarsi con rilevatori d’infrazione automatici, in posti che consentono benissimo la eventuale contestazione d’infrazione e dunque, forse, in contrasto con la recentissima sentenza della Cassazione che limita l’automatismo dell’infrazione. In buona sostanza, forse, è tempo che si faccia una necessaria rivisitazione di tutta la segnaletica stradale del bellunese intesa ad  agevolare la mobilità principale estentendola magari a tutte le altre linee di traffico che collegano la pianura alla montagna.

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Un giornale locale di oggi 21/1/2012 titola un articolo così:



I bellunesi sono troppo veloci alla guida




confermando quanto da me rilevato qualche tempo fa nel pezzo che precede.
Dai rilevamenti, multati dalla polizia locale, emerge che nel bellunese alcuni (non pochi direi) non rispettano il codice della strada, specie per quanto attiene alla velocità.

Sicilia alluvionata!

 Purtroppo, le alluvioni continuano. Attendiamo che il Governo Monti e quelli che seguiranno, finalmente, inizino ad occuparsi della difesa del territorio

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Paura e morti per il maltempo nel Messinese

pubblicata da Leandro Janni il giorno martedì 22 novembre 2011 alle ore 20.28
   (Fonte: LA SICILIA_23 novembre 2011)

    Frana a Saponara, quattro morti
  • MESSINA, 23 novembre 2011 - Un bambino di 10 anni, una donna di 24 e un padre con un figlio grande sono morti nella frana che ha colpito ieri sera un gruppo di case nella provincia di Messina: Scarcelli, frazione di Saponara, è un fiume di fango, e non è escluso che possa nascondere altri corpi. La frana arriva a ora di cena, al termine di una giornata di pioggia incessante che ha battuto per ore non solo la Sicilia, ma anche le isole Eolie, la Calabria (dove il giorno prima si era contato un altro morto per il maltempo), un pezzo di Sardegna e un pò tutto il Sud. Si teme subito, a Saponara, per i possibili dispersi.
    Li cercano gli uomini della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, accorsi sul posto. Presto ne vengono segnalati due, un padre e un figlio che mancano all'appello. La madre si è salvata per miracolo, aggrappandosi alla ringhiera di un balcone. I vigili del fuoco riescono a salvare un ragazzo investito dal fiume di acqua e fango che ha invaso le strade. E non smettono di cercare. "Il paese è in ginocchio - aveva detto il vicesindaco di Saponara, Giuseppe Merlino -, i danni sono ingenti e tutti speriamo che i due dispersi, travolti dalla frana, siano in vita".
    Sul luogo del disastro, che si può raggiungere solo a piedi, i soccorritori continuano a scavare. In un paese vicino, Monforte San Giorgio, il conducente di un mezzo scavatore che cercava di rimuovere massi e detriti dalla strada, viene intanto investito dal fango, restando gravemente ferito.
    Il primo corpo ad essere restituito è quello di un bambino di 10 anni. Si chiamava Luca Vinci e al momento della tragedia era in casa con la madre, che si è salvata. Tutto è accaduto troppo in fretta e, anche se distante solo pochi metri dal figlio, non ha potuto far nulla.
    Intanto esonda un torrente a Villafranca Tirrena (Messina), a valle di Saponara, e 20 famiglie rimangono isolate. Poco dopo, ormai a notte fatta, emergono dal fango anche i corpi senza vita di Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio, rispettivamente 55 e 25 anni, le due persone che risultavano disperse nella frana di Scarcelli. Passano pochi minuti e il responsabile della Protezione Civile siciliana, Pietro Lo Monaco, annuncia il recupero di un quarto corpo: è di una donna di 24 anni.
    E vi sarebbero ancora dispersi. "Le notizie che arrivano dal messinese - aveva affermato verso sera il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, quando ancora non si sapeva dei morti ma già si segnalavano alluvioni, piene, frane e crolli - inducono in primo luogo la forte solidarietà per le famiglie colpite, e rafforzano l'esigenza di avviare subito un piano nazionale integrato per la difesa del suolo"."Interventi - aveva detto proprio oggi alla commissione Ambiente al Senato - che l'Italia non può permettersi di rinviare".

MESSINA, 22 novembre 2011 - Vento forte e pioggia continuano a flagellare Messina e provincia da questa mattina. Allagamenti e piccole frane si sono verificate a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. Nella città dello Stretto nei pressi degli approdi della Caronte Tourist onde alte diversi metri hanno reso difficoltoso l'attracco delle navi. La statale 113 è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 40,4, in corrispondenza di Merì, e al km 49,3 in corrispondenza di Castroreale Terme, in provincia di Messina, per allagamento. Il personale dell'Anas è al lavoro per ripristinare al più presto la circolazione in entrambi i sensi marcia. Allagamenti anche ad Olivarella e Terme Vigliatore.

BARCELLONA, ESONDA IL TORRENTE LONGANO - A Barcellona è esondato il torrente Longano e 50 famiglie sono isolate nella frazione di Migliardo Gala. E' crollato un ponte di modeste dimensioni che collega Calderà e Spinesante, zone di villeggiatura, e ha ceduto il controsoffitto di un'aula dell'istituto industriale. Intanto nove disabili e due operatori si trovano bloccati al primo piano di una comunità di contrada Oreto, al confine tra Barcellona Pozzo di Gotto e Merì. Il piano terra dell'edificio, dove si trovano medicine e viveri, è allagato.

A MILAZZO OSPEDALE ALLAGATO - A Milazzo allagato in parte l'ospedale cittadino e a Castroreale problemi per la viabilità con strade inagibili. Chiusa anche la A20 Messina Palermo in entrambe le direzioni nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona Pozzo di Gotto per smottamenti. Il sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha invitato la cittadinanza a non uscire da casa.

IN DUEMILA SENZA LUCE - Il maltempo ha causato in diversi Comuni guasti anche alla rete elettrica. La situazione più critica si è verificata a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e S.Filippo del Mela, dove le abbondanti piogge hanno provocato l'allagamento di oltre una decina di cabine elettriche, lasciando senza energia circa tremila utenti. L'intervento dei tecnici dell'Enel ha consentito, nel giro di qualche ora, di restituire elettricità a un migliaio di clienti attraverso altre linee presenti nell'area.

TRENI BLOCCATI - Dalle 10.55 di stamattina i treni sono bloccati fra Pace del Mela e Milazzo, in provincia di Messina, a causa delle forti piogge di stanotte. I passeggeri vengono trasportati a bordo di minibus verso le rispettive destinazioni, mentre squadre di tecnici della Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare il servizio.

A MESSINA CHIUSE SCUOLE E UNIVERSITA' - Oggi per l'allerta maltempo il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città. Stesso provvedimento adottato dall'Università di Messina che ha sospeso tutte le attività didattiche in tutte le strutture dell'Ateneo.

ANCHE A FIUMEFREDDO - Scuole chiuse anche a Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania. Lo ha deciso nella tarda serata di ieri il sindaco Sebastiano Nucifora. "Stiamo attendendo eventuali sviluppi - ha detto Nucifora - per estendere eventualmente il provvedimento anche per la giornata di domani". Alle buone condizioni meteo di domani mattina è legato l'avvio dei lavori per la pulizia e lo spurgo di caditoie e pozzetti del paese.

EOLIE ISOLATE - Eolie isolate a causa del maltempo. Il mare ha infatti raggiunto anche forza 7 per le forti raffiche di vento provenienti da Est-Sud-Est. I collegamenti marittimi con gli Aliscafi e i traghetti della Siremar, Ustica Lines e Ngi, sono sospesi. Disagi a Milazzo dove sono rimasti bloccati i tanti pendolari (soprattutto docenti delle scuole e impiegati degli uffici pubblici) e i camion carichi di derrate alimentari. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da ieri pomeriggio. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare in serata.

LE PREVISIONI - Proprio ieri la Protezione civile aveva emesso una nuova allerta meteo che prevede temporali sulle isole maggiori nelle prossime ore 24 ore. Gli esperti prevedono precipitazioni localmente anche molto intensi, accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, prima sulla Sardegna meridionale e orientale e successivamente anche sulla Sicilia. I venti, con raffiche di burrasca, si andranno intensificando dal pomeriggio di oggi, e per le successive 24-30 ore, su entrambe le isole maggiori. Si prevedono, inoltre, possibili mareggiate lungo le coste esposte.

domenica 20 novembre 2011

Contrassegno per disabili


Liberiamoci dai "furbi"

Oggi 26 agosto 2012, a circa un anno di distanza non sembra essere successo nulla! Continuo a notare che il parcheggio di Piazza Piloni continua ad ospitare, e con una certa frequenza, auto che non sembrano essere idonee a persone con difficoltà/disabilità personali motorie.
Non vorrei che chi ha veramente bisogno di un così comodo parcheggio, da disabile in difficoltà per deambulare, ne venisse privato da qualche furbo.

***

Un anno fa circa


Passando per Piazza Piloni, in prossimità del Centro Piero Rossi, alle 15,30 circa del 20/11/2011, ho visto che piccoli gruppi di persone si fermavano nei pressi di un’auto posteggiata in un parcheggio riservato ai disabili e si allontanavano commentando e ridendo, suppongo per quell’auto. Mi sono avvicinato e ho potuto constatare che erano attratti da una bassissima macchina sportiva che esponeva il contrassegno di disabile.
Vi sembra un'auto per disabile questa?
Ricordo per me stesso che il regolamento del Codice della Strada prevede un contrassegno apposito per: “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”.
Inutile dire che l’intestatario di tale auto non poteva avere certo disabilità motorie, né potevano averne nonnetto o nonnetta, intestatari da scorrazzare, per un’auto che si alzava da terra un metro, metro e dieci circa.



Mi limito solo ad avere qualche dubbio. Ma credo di aver visto proprio in quella piazza in quei parcheggi spesso auto di grossa cilindrata o comunque auto che poco si addicono al disabile comune.
Mi viene da chiedere al Sindaco di Belluno: non le sembra che la polizia locale potrebbe fare qualche verifica in più per evitare ogni eventuale abuso di qualcuno che usufruisce di un servizio riservato a chi ha veramente un reale bisogno?