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sabato 10 giugno 2023

Consumo zero di suolo e Aree bianche

 

EX AREA AGIP 

Dal post Facebook: Belluno 🌇 decoro e sicurezza.

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Al Presidente del Consiglio Comunale di Belluno

INTERPELLANZA


"ex Agip: necessaria una decisione del consiglio per la destinazione d'uso dell'area"

I sottoscritti consiglieri comunali

Premesso:

che in data 24 aprile 2022 il Consiglio Comunale ha individuato una zona di degrado nell'area ex Agip tra via Vittorio Veneto e piazzale dello Stadio delimitando un ambito di recupero da attuare attraverso un Piano Urbanistico

Attuativo (PUA);

che l'ambito del piano di recupero interessa aree con destinazioni urbanistiche diverse, una essendo "semintensiva B" e l'altra "F" con destinazione a "verde pubblico attrezzato";

che risulta esser stato nel frattempo effettivamente presentato un PUA da parte di un privato, che prevede la realizzazione nell'area di cui trattasi di un supermercato;

che si è recentemente conclusa positivamente la Conferenza di servizi decisoria indetta ex art.14, c.2 legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. in forma semplificata e modalità asincrona;

che, ove mai ciò fosse definitivamente approvato in Giunta, di fatto si prenderebbe atto di una nuova zonizzazione urbanistica anche dell'area "F"

cd. "bianca", che deriverebbe secondo i proponenti il PUA dalla decadenza dell'originaria destinazione a verde pubblico;

che proprio per questo motivo appare difficile ritenere che il PUA sia "attuativo" del PRG nel mentre prevede una nuova zonizzazione e quindi richiede una valutazione urbanistica sulla destinazione non del fabbricato ma della zona e richiede quindi un'apposita valutazione e deliberazione del Consiglio Comunale;

che anche qualora il vincolo espropriativo fosse decaduto, ciò nonostante l'area dell'ex Agip non sarebbe comunque, senza un'apposita variante urbanistica, un'area a destinazione privata commerciale. Si tratterebbe di un'area cd. "bianca" ossia in attesa di una nuova pianificazione che, però, deriva comunque da un'area urbanisticamente pubblica;

che però a ben vedere potrebbe non essere neppure esatto che si tratti di un'area "decaduta" e dunque "bianca", perché già la Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179 aveva affermato un indirizzo rigoroso e restrittivo in merito all'individuazione dei vincoli espropriativi;

che infatti hanno carattere non espropriativo ma solo conformativo e perciò non sono soggetti a decadenza e all'obbligo dell'indennizzo tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, tra cui il vincolo di verde attrezzato, il vincolo d'inedificabilita per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde privato, ecc.;

che inoltre il vigente PRG di Belluno consente che i privati con propria iniziativa possano direttamente attuare e realizzare le destinazioni d'uso pubblico tra cui quella a verde pubblico dell'ex Agip, impedendo la decadenza del vincolo di tale destinazione d'uso (ancora attuale);

che in ogni caso, anche qualora si trattasse di un'area divenuta "bianca" (senza destinazione) egualmente non si potrebbe trasformare la stessa con un PUA in un'area a destinazione commerciale privata;

che nel caso del PUA in oggetto si è in presenza, di fatto, di una variante urbanistica che trasforma un'area destinata a verde pubblico (o al massimo non pianificata) posta in un punto strategico per tutta la città e per questo risulta evidente la necessità di uno specifico ulteriore passaggio in Consiglio Comunale non essendo sufficiente utilizzare lo strumento urbanistico attuativo del cd. PUA (art. 19 legge regionale 11/2004) per imprimere una nuova destinazione d'uso delle aree urbanistiche ma è necessaria la procedura di variante urbanistica, che prevede la competenza del Consiglio Comunale e il controllo della Città e dei cittadini, attraverso il doppio passaggio dell'adozione e dell'approvazione da parte della maggioranza dei Consiglieri con la possibilità anche di fare osservazioni e opposizioni da parte di tutti i cittadini;

che infatti l'art. 33 della legge urbanistica regionale prevede che nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo "Piano degli Interventi" o di una sua variante che lo riguardi, sono consentiti al massimo gli interventi di ristrutturazione edilizia ma non attività di variazione della destinazione urbanistica, nemmeno con trasposizione dei volumi da un edificio o da una zona edificabile (come l'edificio residenziale sul lato piazzale stadio) ad un'altra zona, anche se in ipotesi "decaduta"; che la legge urbanistica prevede che neppure il Piano d'Assetto del Territorio possa introdurre una variante urbanistica come quella adesso proposta addirittura tramite un Piano Attuativo, ma solo il Piano degli Interventi;

che in ogni caso preme qui ribadire che: secondo la giurisprudenza la destinazione a verde pubblico non è decaduta;

se anche fosse decaduta non la si potrebbe assimilare di fatto ad un'altra, vicina ma diversa area con destinazione privata residenziale o commerciale;

l'indicazione di un'area come di "degrado" comunque non consentirebbe una trasformazione della stessa da area pubblica o area "bianca", in area commerciale (supermercato);

per trasformare l'area pubblica, anche qualora decaduta, in un'area in tutto o in parte commerciale occorre un'apposita variante urbanistica approvata Consiglio Comunale in sede di Piano degli Interventi e non semplicemente

dalla Giunta;

- anche l'individuazione di una zona di "degrado" non comporta di per sé mutamento della destinazione urbanistica, che resta una competenza del Consiglio Comunale.

Tanto premesso

ritenuto che

non debbono essere tolte al Consiglio Comunale le prerogative e le competenze esclusivamente riservate allo stesso e comunque che è assolutamente necessario il confronto pubblico e politico su scelte che riguardano un punto cruciale del nostro tessuto cittadino, forse il più vivace e attivo, mettendo al centro una effettiva e armonica ricomposizione e riqualificazione pubblica dell'area, nell'interesse prima di tutto dei residenti e in generale dei cittadini.

non pare inutile ricordare che anche per il competente Ufficio dell'Urbanistica della Provincia, il PUA non è idoneo alla variante dell'area (anche se fosse

"bianca") ma occorre una apposita, nuova, disciplina dell'area.

Risulta quindi opportuno e necessario che ogni operazione urbanistica sull'area di cui all'ambito di recupero deliberato il 24 aprile 2022 e, in particolare, quella oggetto del PUA con destinazione commerciale "ex Agip" sia comunque oggetto di valutazione come variante urbanistica.


I sottoscritti consiglieri comunali interpellano il Sindaco per sapere se ritenga di sottoporre tale valutazione al Consiglio Comunale affinché si

esprima nelle forme e nei modi di legge.


Belluno, 9 maggio 2023


Francesco Rasera Berna

Lucia Olivotto

Marco Perale

Ilenia Bavasso

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Consumo zero di suolo e Aree bianche


Le questioni che solleva il post che precede, dovrebbero indurre tutti ad una maggiore riflessione sulla democrazia, le cui forzature quando si manifestano, sono la spia di un allontanamento da quel principio di sovranità popolare custodito dalla nostra Costituzione.
I due aspetti che hanno reso discutibile l'annunciata urbanistica, praticata dell'Amministrazione in carica, sono evidenziati nella su riportata Interpellanza: uno apparentemente formale ma di sostanza politica e l'altro di merito che verrebbe ad incidere sull'uso del suolo, nella fattispecie prezioso.


Va preliminarmente, comunque ricordato, che per l'urbanistica la potestà legislativa, appartiene ancora allo Stato e non alle regioni, fatta eccezione per quelle a Statuto speciale. Posto anche, che l'idoneità della destinazione delle singole aree, intesa a soddisfare gli interessi generali, previste dalla legislazione nazionale, non è discrezionale.
Il fatto che una decisione urbanistica investe la mobilità cittadina, l'assetto consolidato di una zona della città, nonché la modifica delle dotazioni territoriali e gli standard urbanistici, non può essere lasciata decidere (e la legge lo prevede) al ristretto gruppo consiliare come risulta essere la Giunta comunale.
Del resto, proprio per l'importanza che hanno le scelte urbanistiche, debbono essere sottoposte all'approvazione e deliberate dal Consiglio comunale.
Il D.I. 1444/68, in relazione alle dotazioni relative alle “parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale” individuate dalla lettera f) fa un preciso riferimento ad opere e spazi attrezzati pubblici o di pubblico interesse. Quel riconoscimento d'insieme (Zoning) non negoziabile, che determina la qualità di un sito di un piano regolatore e dunque, un'area urbana fatta di dotazioni in rapporto alla popolazione di zona insediata e/o da insediare.





















Brevemente, per concludere, la legge urbanistica “rivisitata” più volte dal Consiglio di Stato, precisa, che le cosiddette zone bianche, se provviste di disciplina edilizia e urbanistica comunale, godono della tutela di suolo nazionale che, a sua volta, rientra in un quadro di protezione dei valori di rilievo costituzionale. Zone bianche dunque, dove possono essere ammesse solo opere di risanamento e restauro o ristrutturazione.
Giuseppe Cancemi

 



Ferula communis

Ferla per i nisseni e i siciliani. Il gambo di questa pianta erbacea, è un materiale con una relativa resistenza meccanica e un basso peso specifico rispetto al legno. Facile da lavorare con un semplice coltello, che al contadino di una volta non mancava mai. In Sicilia è una pianta, da molti reputata infestante, assai diffusa. Veniva usata per piccoli sgabelli di uso contadino.  A Caltanissetta, di fronte alla villa Cordova, non so se esiste ancora, anni fa qualcuno di questi sgabelli si vedeva in un rivenditore di arnesi per i contadini.

Giuseppe Cancemi