EX AREA AGIP
Dal post Facebook: Belluno 🌇 decoro e sicurezza.
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Al Presidente del Consiglio Comunale di Belluno
INTERPELLANZA
"ex Agip: necessaria una decisione del consiglio per la destinazione d'uso dell'area"
I sottoscritti consiglieri comunali
Premesso:
che in data 24 aprile 2022 il Consiglio Comunale ha individuato una zona di degrado nell'area ex Agip tra via Vittorio Veneto e piazzale dello Stadio delimitando un ambito di recupero da attuare attraverso un Piano Urbanistico
Attuativo (PUA);
che l'ambito del piano di recupero interessa aree con destinazioni urbanistiche diverse, una essendo "semintensiva B" e l'altra "F" con destinazione a "verde pubblico attrezzato";
che risulta esser stato nel frattempo effettivamente presentato un PUA da parte di un privato, che prevede la realizzazione nell'area di cui trattasi di un supermercato;
che si è recentemente conclusa positivamente la Conferenza di servizi decisoria indetta ex art.14, c.2 legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. in forma semplificata e modalità asincrona;
che, ove mai ciò fosse definitivamente approvato in Giunta, di fatto si prenderebbe atto di una nuova zonizzazione urbanistica anche dell'area "F" cd. "bianca", che deriverebbe secondo i proponenti il PUA dalla decadenza dell'originaria destinazione a verde pubblico;
che proprio per questo motivo appare difficile ritenere che il PUA sia "attuativo" del PRG nel mentre prevede una nuova zonizzazione e quindi richiede una valutazione urbanistica sulla destinazione non del fabbricato ma della zona e richiede quindi un'apposita valutazione e deliberazione del Consiglio Comunale;
che anche qualora il vincolo espropriativo fosse decaduto, ciò nonostante l'area dell'ex Agip non sarebbe comunque, senza un'apposita variante urbanistica, un'area a destinazione privata commerciale. Si tratterebbe di un'area cd. "bianca" ossia in attesa di una nuova pianificazione che, però, deriva comunque da un'area urbanisticamente pubblica;
che però a ben vedere potrebbe non essere neppure esatto che si tratti di un'area "decaduta" e dunque "bianca", perché già la Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179 aveva affermato un indirizzo rigoroso e restrittivo in merito all'individuazione dei vincoli espropriativi;
che infatti hanno carattere non espropriativo ma solo conformativo e perciò non sono soggetti a decadenza e all'obbligo dell'indennizzo tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, tra cui il vincolo di verde attrezzato, il vincolo d'inedificabilita per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde privato, ecc.;
che inoltre il vigente PRG di Belluno consente che i privati con propria iniziativa possano direttamente attuare e realizzare le destinazioni d'uso pubblico tra cui quella a verde pubblico dell'ex Agip, impedendo la decadenza del vincolo di tale destinazione d'uso (ancora attuale);
che in ogni caso, anche qualora si trattasse di un'area divenuta "bianca" (senza destinazione) egualmente non si potrebbe trasformare la stessa con un PUA in un'area a destinazione commerciale privata;
che nel caso del PUA in oggetto si è in presenza, di fatto, di una variante urbanistica che trasforma un'area destinata a verde pubblico (o al massimo non pianificata) posta in un punto strategico per tutta la città e per questo risulta evidente la necessità di uno specifico ulteriore passaggio in Consiglio Comunale non essendo sufficiente utilizzare lo strumento urbanistico attuativo del cd. PUA (art. 19 legge regionale 11/2004) per imprimere una nuova destinazione d'uso delle aree urbanistiche ma è necessaria la procedura di variante urbanistica, che prevede la competenza del Consiglio Comunale e il controllo della Città e dei cittadini, attraverso il doppio passaggio dell'adozione e dell'approvazione da parte della maggioranza dei Consiglieri con la possibilità anche di fare osservazioni e opposizioni da parte di tutti i cittadini;
che infatti l'art. 33 della legge urbanistica regionale prevede che nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo "Piano degli Interventi" o di una sua variante che lo riguardi, sono consentiti al massimo gli interventi di ristrutturazione edilizia ma non attività di variazione della destinazione urbanistica, nemmeno con trasposizione dei volumi da un edificio o da una zona edificabile (come l'edificio residenziale sul lato piazzale stadio) ad un'altra zona, anche se in ipotesi "decaduta"; che la legge urbanistica prevede che neppure il Piano d'Assetto del Territorio possa introdurre una variante urbanistica come quella adesso proposta addirittura tramite un Piano Attuativo, ma solo il Piano degli Interventi;
che in ogni caso preme qui ribadire che: secondo la giurisprudenza la destinazione a verde pubblico non è decaduta;
se anche fosse decaduta non la si potrebbe assimilare di fatto ad un'altra, vicina ma diversa area con destinazione privata residenziale o commerciale;
l'indicazione di un'area come di "degrado" comunque non consentirebbe una trasformazione della stessa da area pubblica o area "bianca", in area commerciale (supermercato);
per trasformare l'area pubblica, anche qualora decaduta, in un'area in tutto o in parte commerciale occorre un'apposita variante urbanistica approvata Consiglio Comunale in sede di Piano degli Interventi e non semplicemente dalla Giunta;
- anche l'individuazione di una zona di "degrado" non comporta di per sé mutamento della destinazione urbanistica, che resta una competenza del Consiglio Comunale.
Tanto premesso
ritenuto che
non debbono essere tolte al Consiglio Comunale le prerogative e le competenze esclusivamente riservate allo stesso e comunque che è assolutamente necessario il confronto pubblico e politico su scelte che riguardano un punto cruciale del nostro tessuto cittadino, forse il più vivace e attivo, mettendo al centro una effettiva e armonica ricomposizione e riqualificazione pubblica dell'area, nell'interesse prima di tutto dei residenti e in generale dei cittadini.
non pare inutile ricordare che anche per il competente Ufficio dell'Urbanistica della Provincia, il PUA non è idoneo alla variante dell'area (anche se fosse "bianca") ma occorre una apposita, nuova, disciplina dell'area.
Risulta quindi opportuno e necessario che ogni operazione urbanistica sull'area di cui all'ambito di recupero deliberato il 24 aprile 2022 e, in particolare, quella oggetto del PUA con destinazione commerciale "ex Agip" sia comunque oggetto di valutazione come variante urbanistica.
I sottoscritti consiglieri comunali interpellano il Sindaco per sapere se ritenga di sottoporre tale valutazione al Consiglio Comunale affinché si esprima nelle forme e nei modi di legge.
Belluno, 9 maggio 2023
Francesco Rasera Berna
Lucia Olivotto
Marco Perale
Ilenia Bavasso